Come funzionerà l’esenzione del bollo auto per chi ha il rinnovo a cavallo tra 2026 e 2027? A dissipare i dubbi interviene Aci in una guida sulla base del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 che introduce la misura. In particolare, spiega l’Aci, se il bollo va pagato entro dicembre di quest’anno, non si scappa: l’esenzione non vale, nonostante poi il rinnovo copra anche alcuni mesi del 2027. I pagamenti da effettuare ordinariamente entro dicembre non sono oggetto di esenzione, e pertanto devono essere regolarmente corrisposti, scrive Aci. Per avere le idee chiare basta guardare il termine ordinario di pagamento del bollo.
Sul sito Aci si legge che “l’esenzione riguarda i versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento è ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Pertanto: se il termine ordinario di pagamento è nel 2026, la tassa deve essere pagata anche se il periodo tributario cui il pagamento si riferisce prosegue nel 2027; se il termine ordinario di pagamento è nel 2027, il versamento rientra nell’esenzione, se sono rispettati tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 2” della legge 162. Di fatto questo vuol dire che può beneficiare dell’esenzione anche chi ha un bollo in scadenza a dicembre 2026 e quindi con rinnovo in pagamento a gennaio 2027. I pagamenti del bollo auto da effettuare ordinariamente entro dicembre 2026, non sono oggetto di esenzione, e pertanto devono essere regolarmente corrisposti.
I termini della legge spengono le speranze di chi aveva in mente di pagare la tassa con un po’ di ritardo sperando di rientrare nella misura: “Un pagamento effettuato nel 2027, ma riferito a una tassa il cui termine ordinario era nel 2026, non diventa esente per il solo fatto di essere pagato nel 2027”, spiega ancora l’Aci, che specifica che “l’articolo 2 fa riferimento al soggetto passivo della tassa automobilistica: l’agevolazione può quindi riguardare anche veicoli non direttamente di proprietà della persona fisica, ma rispetto ai quali un soggetto risulti obbligato al pagamento della tassa automobilistica in qualità di utilizzatore, secondo la normativa vigente, ad esempio in caso di usufrutto, di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente”.
Va ricordato che Il D.L. 162 è attualmente in vigore ed è soggetto al procedimento di conversione in legge, e che quindi la disciplina potrà pertanto essere modificata nel corso dell’iter parlamentare. L’esenzione della tassa automobilistica vale per un solo veicolo per ciascuna persona fisica che possieda i requisiti previsti dalla norma: si parla di autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Se una persona possiede più autovetture con i requisiti previsti dalla norma, l’agevolazione si applica solo all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
Per motocicli e ciclomotori, il beneficio non spetta alla persona fisica che risulti soggetto passivo della tassa automobilistica anche per un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. Nel caso di più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW; in caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.