A settembre il calendario fiscale rientra nel vivo e tra gli appuntamenti più importanti per le partite IVA c’è anche la scadenza del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso del secondo trimestre dell’anno.
Tuttavia, non tutti i contribuenti che dovranno corrispondere le somme sono chiamati a pagare entro fine mese.
La normativa prevede una soglia limite di 5.000 euro, che consente di rinviare il versamento a una data successiva, semplificandone la gestione.
Chi non supera questo limite può far slittare il pagamento a novembre.
L’imposta di bollo, pari a 2 euro, si applica a tutte le fatture elettroniche che riportano un importo non soggetto a IVA (escluso, esente o fuori campo) superiore a 77,47 euro. L’ammontare dovuto viene calcolato con cadenza trimestrale e L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti strumenti automatizzati per agevolare le verifiche e la liquidazione.
All’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, le partite IVA trovano periodicamente gli elenchi dei documenti contabili soggetti all’imposta: vengono riportati sia quelli già contrassegnati dalla dicitura prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) che quelli senza l’indicazione richiesta, ma con tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta (elenco B).
I contribuenti possono consultare i dati relativi ad aprile, maggio e giugno ed eventualmente apportare modifiche all’Elenco B entro la scadenza del 10 settembre. In presenza dell’apposita delega, anche gli intermediari possono operare sul riepilogo elaborato dal sistema.
Sulla base delle informazioni inserite, dal 20 settembre in poi la piattaforma rende disponibile l’importo definitivo da versare entro la prossima scadenza, tramite l’addebito diretto in conto corrente l’operazione può essere gestita direttamente online. Resta in ogni caso la possibilità di avvalersi del modello F24 standard.
La panoramica e i calcoli effettuati da L’Agenzia delle Entrate sono utili anche per verificare la possibilità di posticipare il pagamento.
Coloro che non superano la soglia dei 5.000 euro non sono tenuti a rispettare gli appuntamenti ordinari e possono effettuare il versamento direttamente in occasione della seconda o della terza scadenza dell’anno. A prevederlo è l’articolo 17 del Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019.
Se la cifra da versare entro il 31 maggio resta sotto il limite previsto, il pagamento si può rimandare al termine successivo previsto dal calendario.
Ma se l’importo complessivo dovuto non supera il tetto di 5.000 euro neanche sommando primo e secondo trimestre, l’operazione per entrambi i periodi può essere posticipata ancora.
L’appuntamento che interessa tutte le partite IVA tenute a versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, a prescindere dall’importo da corrispondere, è quello del 30 novembre.
In questo caso, anche se gli importi restano bassi, non sarà più possibile rimandare il pagamento.