HomeUltima OraNo Tav, ex Pg di Cassazione Salvi: "Non servono nuovi reati, strumenti...

No Tav, ex Pg di Cassazione Salvi: “Non servono nuovi reati, strumenti ci sono già”

- Advertisement -

La guerriglia di sabato scorso in Val Susa durante la manifestazione No Tav segna una “trasformazione radicale” nelle azioni contro i lavori per la Torino-Lione ma “gli strumenti per punire” questi “gravissimi fatti ci sono” e non occorre pensare a introdurre nuovi reati”. Giovanni Salvi, componente del pool antiterrorismo della procura di Roma dal 1984 al 2002 e già procuratore generale della Corte di Cassazione, interviene con una intervista esclusiva all’Adnkronos in merito al dibattito apertosi dopo gli scontri alla manifestazione dei No Tav di sabato scorso e sulla qualificazione giuridica dei fatti. E lancia un monito: “La politica non usi questo caso per tentare una scalata del consenso, e la società civile reagisca con fermezza distinguendo il dissenso dalla violenza’ 

Procuratore Salvi come valuta i violenti scontri avvenuti nei cantieri della Tav in Valsusa?  

“I gravissimi fatti avvenuti sabato segnano una trasformazione radicale nella organizzazione delle azioni volte a impedire la prosecuzione dei lavori della importante opera pubblica della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. I segnali sono chiari e non vanno sottovalutati”.  

Dopo la violenta guerriglia in Valsusa si è riaperto il dibattito sull’aggravante del terrorismo, che in passato era stata già esclusa dalla Cassazione.  

“Una valutazione piena potrà essere fatta sulla base del lavoro della polizia giudiziaria e della procura, che porti alla luce le reali dimensioni degli attacchi, il loro coordinamento e le fasi organizzative. Ciò, oltre a consentire auspicabilmente l’individuazione dei responsabili, sarà determinante anche ai fini della qualificazione giuridica dei fatti. La sentenza della Cassazione del 2014 (che aveva escluso l’ipotesi di aggravante di terrorismo, ndr.) ha fissato alcuni punti fermi nell’interpretazione degli articoli 280 e 280bis del codice penale, cioè di delitti di attentato, all’epoca contestati, nonché della finalità di terrorismo e di eversione che li caratterizza. La situazione di fatto, tuttavia, era del tutto diversa da quella di oggi, almeno per quanto è dato sapere dalle relazioni pubbliche. Oggi è infatti evidente la finalità di costringere i pubblici poteri, cui competono le scelte sulla realizzazione delle infrastrutture, e di coloro, pubblici o privati, chiamati a realizzarle, a desistere da quelle deliberazioni, attraverso l’uso della violenza e della intimidazione. Chiara anche l’idoneità dei mezzi utilizzati da migliaia di persone, convenute da vari Paesi e utilizzanti tecniche di aggressione sperimentate, a operare quella costrizione, per la quale non è necessario che si raggiunga l’effetto voluto, ma solo che ve ne sia l’idoneità valutata a priori”. 

C’è anche chi ipotizza l’introduzione di ipotesi di reato ad hoc. Lei come valuta questa opzione? 

“Ai pm innanzitutto, spetta la difficile scelta di quali reati contestare, ipotesi che saranno poi verificate dal giudice sulla base del materiale probatorio offerto, certamente diverso da quello del 2013. Non credo, come autorevolmente prospettato in queste ore, che sia necessario introdurre nuove ipotesi di reato. Non dimentichiamo che se il delitto di ‘devastazione, saccheggio e strage’ di cui all’art. 285 c.p., punito con l’ergastolo, proporrebbe tematiche di proporzionalità e di adeguatezza dell’interpretazione rispetto ai fatti, la previsione generica dell’art. 419 c.p. potrebbe essere adeguata. Essa infatti punisce le condotte di chi commette fatti di devastazione anche nel corso di manifestazioni, con pena edittale massima di quindici anni, che può essere aumentata se i fatti sono aggravati, ad esempio perché commessi nel corso di manifestazioni pubbliche”. L’ex procuratore generale della Cassazione cita a questo proposito la sentenza della Suprema Corte del 2024, sull’assalto e invasione della sede della Cgil, che “ha fornito una chiara indicazione circa le componenti oggettiva e soggettiva del delitto”. Se le indagini “porteranno elementi concreti in questo senso, tali da soddisfare i rigidi criteri di garanzia individuati dalla Corte, nulla esclude che questa previsione di reato, se effettivamente idonea a descrivere le condotte oggettive, possa anche essere aggravata dalla finalità di terrorismo e di eversione, di cui all’art. 270bis 1. c.p.. Nulla, nella sentenza del 2014, mi sembra escludere questa possibilità in astratto”.  

Procuratore Salvi, la politica e la società civile come dovrebbero reagire davanti a fatti così gravi? 

“Gli strumenti per punire le gravissime condotte di devastazione ci sono. La magistratura li saprà applicare nel rispetto dei principi costituzionali. Come negli anni ’70, alle forze politiche spetta di non usare queste vicende come un’opportunità di scalata del consenso, e dunque di ulteriori divisioni, e alla società civile di reagire con fermezza, distinguendo sempre la legittima manifestazione del dissenso, anche la più radicale, dalla violenza”. 

- Advertisement -
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisement -