L’AI Overview di Google promette risposte immediate, ma rischia di lasciare sempre meno spazio ai siti che quelle informazioni le producono. La sintesi direttamente nella pagina dei risultati riduce infatti la necessità di aprire i link delle fonti, con possibili conseguenze sul traffico verso i siti internet, soprattutto quelli informativi. E mentre il modello delle risposte generate dall’intelligenza artificiale cambia il rapporto tra utenti, motori di ricerca ed editori, si apre anche un doppio interrogativo giuridico: di chi è il prodotto editoriale e chi risponde di ciò che l’Ai scrive?
Spazio al diritto. Secondo l’avvocato di Solving, Gianpaolo Locurto, interpellato dall’AdnKronos, la recente pronuncia del Tribunale di Monaco potrebbe segnare un passaggio importante. “La pronuncia del Tribunale di Monaco del 28 maggio 2026, che ha ritenuto Google direttamente responsabile per le false affermazioni riportate da AI Overview, ha qualificato Google non come intermediario neutrale, bensì come autore diretto della violazione, ritenendo che le dichiarazioni reputate false fossero state prodotte dalla sua AI come contenuto proprio”, dice Locurto all’AdnKronos.
“Le implicazioni – dice Locurto – superano il caso singolo: la stessa logica potrebbe applicarsi a qualsiasi fornitore di risposte sintetizzate generate dall’AI, segnando l’avvio di una nuova stagione di responsabilità editoriale per l’Ai generativa in Europa“. “La pronuncia del Tribunale di Monaco, pur riguardando un caso di diffamazione e diritti della personalità, offre spunti significativi, se trasposta nel nostro ordinamento, sotto il duplice profilo del copyright e della responsabilità editoriale”, prosegue l’avvocato.
Sul piano autoriale, spiega l’avvocato, la qualificazione di quanto riportato su AI Overview come “dichiarazioni proprie” e non mera riproposizione di contenuti indicizzati “avvicina il fenomeno alla nozione di elaborazione creativa ex art. 4 l. 633/1941: se il sistema non si limita a estrarre, ma ricombina e riscrive contenuti altrui in un testo autonomo, si pone il problema se tale rielaborazione costituisca sfruttamento non autorizzato dell’opera originaria, sottratto alle deroghe previste per le citazioni, proprio per l’assenza di un legame testuale riconoscibile con la fonte”.
Sul versante della responsabilità editoriale, il ragionamento dei giudici tedeschi mina l’applicabilità in Italia del regime di esenzione previsto per i prestatori intermediari (artt. 14-17 d.lgs. 70/2003, oggi assorbiti dal Digital Services Act), che presuppone un ruolo neutro e passivo dell’hosting provider.
“La giurisprudenza italiana, sviluppatasi sui casi Google Suggest e autocomplete, ha già distinto tra funzione automatica, priva di intervento editoriale, e condotta che implica una rielaborazione contenutistica imputabile al gestore”, sottolinea Locurto. “AI Overview, generando un output sintetico e valutativo, sembra ricadere nella seconda categoria, avvicinandosi al concetto di “prodotto editoriale” ex art. 1 l. 62/2001, con conseguente possibile applicazione delle regole ordinarie su diffamazione e, in prospettiva, degli obblighi di rettifica tipici della stampa, sebbene l’assenza di una testata registrata ne complichi l’inquadramento formale”.